PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di ampliare l'ambito di applicazione del sistema degli ammortizzatori sociali, al fine di tutelare l'occupazione dei lavoratori precari ultracinquantenni e, in particolare, dei lavoratori ad alta qualificazione.
      2. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.
(Soggetti e imprese beneficiari).

      1. Sono destinatari delle misure contenute nella presente legge:

          a) limitatamente agli articoli 3, commi 1 e 4, 7 e 8, i lavoratori subordinati che hanno un'età superiore a cinquanta anni;

          b) limitatamente all'articolo 3, comma 2, i lavoratori subordinati ai quali mancano due anni per la maturazione del diritto a un trattamento pensionistico da parte dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

          c) limitatamente agli articoli 4 e 5, i lavoratori con qualifica di dirigente che hanno un'età superiore a cinquanta anni;

          d) ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 5, le imprese private, in qualunque forma giuridica organizzate, che attuano il rispetto dei contratti collettivi di lavoro, delle norme sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,

 

Pag. 6

e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, e del principio di parità di trattamento tra i lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

          e) limitatamente alle misure di cui all'articolo 8 della presente legge, le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 3.
(Salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori maturi).

      1. Al fine di evitare l'obsolescenza delle competenze professionali, le imprese garantiscono, attraverso i fondi per la formazione continua di origine contrattuale nonché i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di formazione professionale lungo tutto l'arco della vita lavorativa e senza discriminazione per età tra i lavoratori.
      2. Allo scopo di ridurre le uscite di lavoratori anziani dal sistema produttivo, alle imprese in difficoltà che hanno fino a 250 dipendenti, escluse dall'applicazione della disciplina relativa alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e dalla procedura di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che occupano lavoratori ai quali mancano fino a due anni per la maturazione del diritto a un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, uno sgravio del 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il periodo mancante al perfezionamento del diritto alla pensione e comunque per una durata non superiore a ventiquattro mesi.
      3. Il beneficio di cui al comma 2 è concesso, su domanda dell'impresa, dall'INPS. Sono escluse dallo sgravio le imprese

 

Pag. 7

che hanno proceduto a licenziamenti di lavoratori di età superiore a cinquantacinque anni negli ultimi ventiquattro mesi, tranne che per licenziamenti di giusta causa.
      4. Alle imprese che hanno fino a 250 dipendenti è riconosciuto un contributo a titolo di rimborso per le spese da esse sostenute per l'affiancamento di un lavoratore ultracinquantenne, in qualità di tutor aziendale, per una nuova assunzione di un lavoratore disoccupato. Il lavoratore assunto non deve aver già lavorato alle dipendenze dell'impresa che richiede il beneficio. Il tutor ha il compito di favorire l'inserimento del lavoratore e di garantirne un'adeguata formazione.
      5. Il contributo di cui al comma 4 non può superare 4.000 euro ed è concesso dall'INPS su domanda dell'impresa, da presentare dopo aver nominato il tutor.
      6. Sono escluse dall'agevolazione di cui al comma 4 le imprese che hanno proceduto a uno o più licenziamenti di lavoratori di età superiore a cinquantacinque anni negli ultimi ventiquattro mesi, tranne che per licenziamenti di giusta causa.
      7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 4.
(Sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria delle categorie ad alta qualificazione).

      1. È istituita una specifica forma di sostegno al reddito, collegata alla formazione, per la disoccupazione involontaria dei dirigenti di età superiore a cinquanta anni.
      2. Ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua relativi ai dirigenti di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, spetta, previa stipulazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei datori

 

Pag. 8

di lavoro e dei dirigenti più rappresentative sul piano nazionale, il finanziamento di piani formativi individuali, concordati tra le suddette parti sociali, da svolgere presso i centri di formazione previsti dalla contrattazione collettiva nazionale della categoria dirigenziale.
      3. La frequenza dei corsi di cui al comma 2 è condizione necessaria per l'erogazione, a favore del dirigente ultracinquantenne privo di occupazione, di una indennità per il sostegno al reddito in aggiunta all'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.
      4. L'indennità aggiuntiva di cui al comma 3, denominata «indennità di sostegno al reddito per i dirigenti ultracinquantenni privi di occupazione» e pari a 800 euro, è erogata dall'INPS per tutta la durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione.
      5. Ai fondi di cui al comma 2 afferisce, ciascun anno, una quota pari al 30 per cento delle risorse derivanti dal gettito del contributo dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti. Un'altra quota del gettito di cui al periodo precedente, pari al 30 per cento, è utilizzata dall'INPS per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 3.
      6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 5.
(Incentivi al reingresso dei lavoratori ultracinquantenni ad alta qualificazione).

      1. Le imprese, in caso di riduzione di personale dirigente di età superiore a

 

Pag. 9

cinquanta anni, attivano la procedura di supporto alla ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per agevolare la ricerca di nuova occupazione. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono le percentuali di ripartizione dei costi della procedura.
      2. In un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, alle imprese che hanno fino a 250 dipendenti e che assumono a tempo indeterminato dirigenti di età superiore a cinquanta anni privi di occupazione, spetta un credito d'imposta nella misura di 300 euro mensili per ventiquattro mesi.
      3. Per le imprese operanti nelle aree di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, il credito d'imposta previsto dal comma 2 del presente articolo è fissato nella misura di 400 euro mensili per ventiquattro mesi.
      4. Il credito d'imposta è concesso per ciascun dirigente assunto a tempo indeterminato nel periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 ad incremento del numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa. Il lavoratore non deve essere già stato impiegato precedentemente nell'impresa e deve essere disoccupato da almeno sei mesi.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 6.
(Prosecuzione volontaria per gli iscritti alla Gestione separata).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, contenente norme intese a rendere più agevole il

 

Pag. 10

conseguimento del diritto alla pensione per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
      2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene al seguente principio e criterio direttivo: prevedere la possibilità per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo relativo alla medesima Gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto alla pensione a carico delle forme stesse.
      3. Lo schema del decreto legislativo adottato ai sensi del presente articolo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.

Art. 7.
(Incentivi a favore dell'autoimprenditorialità).

      1. Al fine di favorire l'avvio di iniziative di autoimprenditorialità da parte di lavoratori ad alta professionalità, possono essere istituiti, nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie di dirigenti e quadri, fondi rotativi bilaterali per le iniziative imprenditoriali dei lavoratori ad alta qualificazione, di seguito denominati «fondi», finanziati con entrate da definire tramite la contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento.
      2. I fondi possono accedere alle contribuzioni pubbliche già previste dalle legislazioni nazionale e regionali vigenti che hanno come finalità lo sviluppo del territorio e il finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità.
      3. I fondi possono essere costituiti dalle parti sociali firmatarie dei contratti collettivi

 

Pag. 11

di cui al comma 1 anche nell'ambito di un fondo bilaterale già esistente, con gestione separata.
      4. I fondi possono anche operare acquisendo temporaneamente quote di capitale di rischio delle costituende imprese o agevolando il reperimento del capitale di debito fornendo provvista agevolata alle banche.
      5. I lavoratori interessati devono aver rivestito la qualifica di dirigente o di quadro per almeno tre anni prima della costituzione della società. La qualifica è certificata dall'ultima azienda presso la quale hanno lavorato i soggetti interessati al finanziamento.
      6. Il fondo può convenzionarsi con istituti bancari o con consorzi fidi per l'istruttoria e la gestione dei finanziamenti e per il collegamento con altre forme di finanziamento esistenti a livello territoriale.
      7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 8.
(Divieto di discriminazione per età nell'accesso al mercato del lavoro).

      1. È fatto divieto ai datori di lavoro privati, alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti autorizzati o accreditati di prevedere espressamente o indirettamente limiti di età nella selezione e nella ricerca del personale e negli annunci pubblicitari di assunzione.
      2. Il personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro vigila sul rispetto del divieto di cui al comma 1 nella formulazione degli annunci pubblicitari e nei colloqui di lavoro dei datori di lavoro privati finalizzati alla selezione del personale, segnalando all'autorità competente le eventuali violazioni. Il personale ispettivo svolge altresì attività di

 

Pag. 12

prevenzione e d'informazione, rivolta ai soggetti di cui al comma 1, finalizzata al rispetto delle norme di cui al presente articolo.
      3. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.
      4. L'autorità competente valuta se procedere contestualmente alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che è comunque disposta nei casi più gravi. Nell'ipotesi di recidiva l'autorizzazione è revocata.
      5. L'importo delle ammende è versato al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, pari a 34.165.000 euro per l'anno 2008 e a 102.495.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 4, pari a 174.400.000 euro per l'anno 2008 e a 523.200.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante l'aumento in misura corrispondente della ritenuta sulle vincite del gioco del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 

Pag. 13


      3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, si provvede al conferimento ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua dei dirigenti, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di una quota pari al 30 per cento del gettito del contributo dello 0,30 per cento delle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, sulle retribuzioni corrisposte ai dirigenti. Un'altra quota del gettito di cui al primo periodo, pari al 30 per cento, è destinata dall'INPS per l'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 4, comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 7.200.000 euro per l'anno 2008 e a 21.600.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento del 2 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, pari a 3.540.000 euro per l'anno 2008 e a 10.620.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al medesimo Fondo affluiscono altresì le risorse derivanti dalle ammende di cui all'articolo 8, comma 3, della presente legge.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai
 

Pag. 14

fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.